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Sez. 1, Sentenza n. 6976 del 21/12/1988 (Rv. 461171 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - COMPORTAMENTO OGGETTIVAMENTE RIPROVEVOLE DI UNO DEI CONIUGI - GIUSTIFICAZIONE INDOTTA DALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA CON IL COMPORTAMENTO DELL'ALTRO CONIUGE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461171-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - COMPORTAMENTO OGGETTIVAMENTE RIPROVEVOLE DI UNO DEI CONIUGI - GIUSTIFICAZIONE INDOTTA DALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA CON IL COMPORTAMENTO DELL'ALTRO CONIUGE - CONDIZIONI - LIMITI.*

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, il comportamento oggettivamente riprovevole d'uno dei coniugi può ritenersi giustificato nella valutazione comparativa con il comportamento dell'altro coniuge e perciò tale da escludere che la separazione gli possa essere addebitata, solo quando si configuri come una reazione immediata proporzionata al torto ricevuto, sempre però che esso non si traduca in una violazione, nell'ambito familiare, di regole di condotta imperative e inderogabili o di norme morali di particolare Rilevanza sociale, non suscettibili di eccezioni o deroghe in quanto poste a tutela di beni e diritti fondamentali della persona dello altro coniuge. (V 6256/87, mass n 454541; (V 7163/83, mass n 431770).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 152 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)