diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7163 del 29/11/1983 (Rv. 431770 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE AD UNO DEI CONIUGI - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FEDELTÀ E DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE - SUFFICIENZA - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DI ENTRAMBI I CONIUGI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431770-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE AD UNO DEI CONIUGI - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FEDELTÀ E DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE - SUFFICIENZA - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DI ENTRAMBI I CONIUGI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini della pronunzia di addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi, la valutazione comparativa del comportamento di entrambi non è necessaria quando il comportamento addebitato ad uno di essi si traduce in una violazione, nell'ambito familiare, di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare Rilevanza sociale non suscettibili di deroghe o eccezioni, quale la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale e cioè quando la trasgressione di quei doveri, per gravità e modalità, si ponga su un piano di autonoma violazione dell'ordine delle famiglie, senza possibilità di essere giustificato come ritorsione a provocazione dell'altro coniuge. (V 5949/81, mass n 416722).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)