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Sez. 6, Ordinanza n. 12453 del 03/04/2006 Cc. (dep. 07/04/2006) Rv. 233543 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Requisito dei gravi indizi di colpevolezza - Chiamata di correità - Verifica da parte dell'autorità giudiziaria italiana - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233543-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di mandato di arresto europeo, ai fini dell'art. 17, quarto comma, L. 22 aprile 2005, n. 69, la valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, deve essere condotta attraverso la verifica sia della loro attendibilità, sulla base di riscontri probatori, che della credibilità del dichiarante, in particolare in relazione al suo passato, alla sua personalità, ai suoi rapporti con l'accusato e alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione. (In applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata rigettata la richiesta di consegna, perché giudicato dalla corte di appello insufficiente il compendio indiziario del mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi, fondato su dichiarazioni accusatorie di un correo).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)