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Sez. F, Sentenza n. 33642 del 13/09/2005 Cc. (dep. 14/09/2005) Rv. 232118 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna verso l'estero - Requisito dei gravi indizi di colpevolezza - Verifica da parte dell'autorità giudiziaria italiana - Limiti.
Stato
decisa il 2005-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232118-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 17 Legge 25 aprile n. 69, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nel prevedere che la corte di appello pronunci sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata "se sussistono gravi indizi di colpevolezza", deve essere interpretata alla luce dell'art. 9 della stessa legge, che esclude espressamente l'applicabilità in materia cautelare personale delle disposizioni contenute negli artt. 273, commi primo e primo-bis, 274, comma primo, lett. a) e c), e 280 cod. proc. pen.. Ne consegue che non compete alla corte di appello la valutazione della gravità degli indizi su cui si fonda il provvedimento cautelare straniero, dovendo il controllo ad essa affidato essere limitato alla verifica della sussistenza della motivazione o che la stessa non sia meramente apparente. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche osservato che una diversa interpretazione della citata norma costituirebbe un passo indietro rispetto al procedimento estradizionale e non sarebbe pertanto compatibile con il nuovo sistema di consegna che, nel sostituirsi alla disciplina estradizionale, ne ha espressamente eliminato le complessità e i potenziali ritardi).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)