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Sez. 2, Sentenza n. 862 del 20/03/1972 (Rv. 357077 - 01)

AZIENDA - IN GENERE (NOZIONE) - TRASFERIMENTO DI UNA PARTE DEI BENI DELL'AZIENDA - TRASFERIMENTO IMPLICITO DI TUTTA L'AZIENDA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357077-01

AZIENDA - IN GENERE (NOZIONE) - TRASFERIMENTO DI UNA PARTE DEI BENI DELL'AZIENDA - TRASFERIMENTO IMPLICITO DI TUTTA L'AZIENDA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - NECESSITA.*

L'azienda e un complesso di beni materiali ed immateriali economicamente collegati per l'Esercizio dell'impresa, che si distingue nettamente dai singoli beni che la compongono. Ne consegue che nel caso di trasferimento di alcuni dei vari elementi che concorrono alla formazione di una azienda, il giudice di merito deve accertare quale sia, secondo la volonta dei contraenti, l'oggetto specifico del trapasso allo scopo di stabilire se quei determinati beni siano stati considerati nella loro autonoma individualita, o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale, si da comportare al tempo stesso il trasferimento della azienda cui si ricollegano.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)