Sez. 1, Sentenza n. 3514 del 24/10/1975 (Rv. 377693 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO DI TUTTI GLI ELEMENTI - NECESSITA - CESSIONE DI ALCUNI ELEMENTI PATRIMONIALI - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - REQUISITI.*
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO DI TUTTI GLI ELEMENTI - NECESSITA - CESSIONE DI ALCUNI ELEMENTI PATRIMONIALI - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - REQUISITI.*
Sussiste trasferimento di azienda soltanto quando oggetto del trapasso giuridico sia l'azienda considerata quale complesso organico di elementi organizzati per l'Esercizio dell'impresa, dotato dell'essenziale attributo costituito dall'avviamento. Ricorre questa ipotesi nel solo caso in cui il trasferimento non abbia ad oggetto una semplice somma di beni destinati all'Esercizio dell'impresa, ma un insieme di elementi che costituiscano un complesso organico e siano funzionalmente adeguati a conseguire lo scopo in vista del quale la coordinazione fra essi e stata posta in essere. Ne consegue che quando il trapasso non riguardi la totalita degli elementi patrimoniali costitutivi dell'universitas aziendale e necessario, ai fini della sua qualificazione quale trasferimento di azienda, che, nonostante la Mancanza di uno o piu fra gli elementi ordinariamente costitutivi di quel tipo di azienda, permanga, nel complesso dei beni oggetto del trasferimento, un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pur con la successiva integrazione ad opera del cessionario, all'Esercizio dell'impresa. (V 862/72, mass n 357077).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)