Sez. 1, Sentenza n. 1241 del 07/09/1970 (Rv. 346903 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - NULLITA DELL'ACCERTAMENTO DEL REDDITO - SANATORIA - NEL GIUDIZIO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - AMMISSIBILITA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - NULLITA DELL'ACCERTAMENTO DEL REDDITO - SANATORIA - NEL GIUDIZIO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - AMMISSIBILITA.*
La nullita dell'accertamento del reddito ai fini dell'imposta di famiglia, per essere mancata la specificazione e la contestazione dei fatti indici su cui si fonda la valutazione deduttiva dell'imponibile, puo essere sanata nel corso dei procedimenti di merito innanzi alle commissioni tributarie. (Conf 1844, 68, massima n 333786).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)