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Sez. U, Sentenza n. 3501 del 11/11/1974 (Rv. 372017 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - NECESSITA - OMISSIONE - SANATORIA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372017-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - NECESSITA - OMISSIONE - SANATORIA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - AMMISSIBILITA.*

In materia di imposta di famiglia l'ente impositore ha l'Obbligo di motivare l'accertamento con la specificazione dei fatti e degli indici su cui si fonda la Determinazione dell'imponibile, ma alla Mancanza originaria di motivazione si puo sopperire nel corso del procedimento davanti alle commissioni tributarie, in cui l'acquisizione - nel contraddittorio delle parti - degli elementi di giustificazione del pregresso accertamento pone il contribuente in grado di contestarli sia nella loro Rilevanza sostanziale sia nella idoneita delle prove che li sorreggono. (V 24'73, mass n 361775; 1573'72, mass n 358311; (V 1241'70, mass n 346903).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 111, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 112 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)