Sez. 2, Sentenza n. 2992 del 16/05/1984 (Rv. 435032 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. - NECESSITÀ - LIMITATAMENTE AL PROCEDIMENTO DI FALSO CIVILE - ESTENSIONE ALLA FASE PRELIMINARE DELLA DELIBAZIONE DELLA QUERELA DI FALSO E DELLA PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO CHE NE AUTORIZZA LA PRESENTAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. - NECESSITÀ - LIMITATAMENTE AL PROCEDIMENTO DI FALSO CIVILE - ESTENSIONE ALLA FASE PRELIMINARE DELLA DELIBAZIONE DELLA QUERELA DI FALSO E DELLA PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO CHE NE AUTORIZZA LA PRESENTAZIONE - ESCLUSIONE.*
La querela di falso proposta in corso di causa non dà origine, di per sè, al procedimento incidentale di verificazione della prova con essa impugnata, che, a pena di insanabile nullità, deve essere trattato e deciso in contraddittorio necessario anche con il pubblico ministero, ma quell'effetto realizza soltanto se e quando il giudice davanti al quale è stata proposta, a seguito di delibazione della sua ammissibilità e della sua concreta utilità, ne autorizza, davanti a sè stesso o davanti al diverso giudice competente, la presentazione, la quale, pertanto, è l'atto iniziale del vero e proprio procedimento di falso civile, quand'anche implicitamente posto in essere mediante conferma della querela proposta o mera insistenza in essa. Di conseguenza la preliminare delibazione della querela di falso e la pronuncia del provvedimento che ne autorizza la presentazione ovvero non la consente, costituiscono attività inerenti non già al procedimento di falso civile di cui è necessario litisconsorte il pubblico ministero, e che non ha ancora avuto inizio, bensì alla istruzione del procedimento principale, al quale invece il pubblico ministero, salvo che non vi partecipi o debba parteciparvi per diversa autonoma ragione, è e resta estraneo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)