Sez. 2, Sentenza n. 571 del 19/01/2000 (Rv. 532980 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO | Osservanza delle norme che lo prevedono - Condizioni - Informazione del procedimento - Sufficienza - Concreta partecipazione ad esso - Onere di informativa a carico dell'ufficio del P.M - Conseguenze - Nullità della sentenza emessa senza comunicare a tale ufficio il rinvio dell' udienza collegiale - Esclusione.
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO
Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso - è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio di tale organo, per consentirgli di intervenire nel giudizio, ma la concreta partecipazione ad esso è rimessa alla sua diligenza e pertanto non è necessario informarlo della data delle singole udienze ovvero degli atti formatisi nel procedimento, né è nulla la sentenza emessa senza comunicare al predetto ufficio il rinvio dell'udienza collegiale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)