Sez. 1, Sentenza n. 4 del 03/01/2003 (Rv. 559422 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Istanza di equa riparazione per irragionevole durata del processo promossa dopo avere adito la Corte europea (art. 6 legge cit.) - Oneri derivanti dal precedente avvalersi di un difensore ai fini del ricorso alla Corte di Strasburgo - Ricomprensione fra le spese del processo per la condanna alle spese - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La domanda di equa riparazione, proposta ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89 da chi abbia anteriormente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, non apre un'ulteriore fase di un unico processo, atteso che la corte d'appello è chiamata a pronunciare sull'istanza ad essa presentata, non sul precedente ricorso alla Corte di Strasburgo, l'estraneità all'ordinamento giudiziario italiano dell'autorità inizialmente adita radicalmente ostando alla configurabilità di una "translatio iudicii" in senso proprio. Ne consegue che gli oneri eventualmente assunti dalla parte istante con l'avvalersi di un difensore per il ricorso alla Corte europea non rientrano tra le spese del processo, in ordine alle quali la corte d'appello ha il potere - dovere di statuire ai sensi degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., dato che tali norme, dettate con riferimento alle sentenze ed estensibili in via analogica ai decreti camerali muniti di valore decisorio, riguardano le spese del processo davanti al giudice che adotta i relativi provvedimenti; né a diversa conclusione può indurre la circostanza dell'avvenuto inserimento, nella tariffa forense, di un'apposita voce per gli onorari dovuti in caso di assistenza dinanzi alla Corte europea, atteso che la relativa previsione, se implica debenza di tali onorari da parte del cliente che ha conferito il mandato professionale, non interferisce sulla diversa problematica della rivalsa delle spese di causa nel rapporto fra i contendenti, affidata in via esclusiva alla legge processuale.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)