Sez. 1, Sentenza n. 6163 del 17/04/2003 (Rv. 562233 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione per superamento della durata ragionevole del processo - Indennizzabilità, a tale titolo, delle spese di lite sostenute nel processo presupposto o nell'adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Posto che l'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 compete solo nella misura in cui essa valga ad indennizzare un pregiudizio che sia conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto della parte alla ragionevole durata del processo, e in quanto sia riferibile al periodo eccedente il termine di durata ragionevole, è da escludere che, mancando un nesso di tal fatta, siano indennizzabili a tale titolo le spese che la parte medesima abbia autonomamente deciso di sopportare per far valere, nel giudizio presupposto, la lesione del proprio diritto, o per ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo (onde chiedere la condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni subiti per effetto della eccessiva durata di detto giudizio), considerato che l'azione giudiziaria è un modo di esercizio del diritto, non un effetto della sua lesione, e le relative spese trovano la propria causa esclusivamente nella scelta - legittima ma non necessitata - di ricorrere a quel mezzo di tutela.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)