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Sez. 1, Sentenza n. 123 del 09/01/2004 (Rv. 569341 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Spese di difesa del ricorrente davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo - Liquidabilità da parte della Corte di appello - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569341-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Nel giudizio di equa riparazione del danno conseguente alla irragionevole durata del processo, la Corte di appello non può liquidare, ai sensi degli artt. 91 sgg. cod. proc. civ., in favore del ricorrente vittorioso le spese che questi abbia precedentemente sostenuto per la sua difesa in giudizio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, e ciò non perché si tratti di spese superflue, bensì perché la domanda di equa riparazione, proposta ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge n. 89 del 2001 da chi abbia anteriormente presentato ricorso alla Corte europea, non apre un'ulteriore fase di un unico processo, dato che la Corte di appello è chiamata a pronunciarsi sull'istanza ad essa presentata, non sul precedente ricorso alla Corte di Strasburgo, né potrebbe aprire un'ulteriore fase, dato che l'estraneità all'ordinamento italiano dell'autorità inizialmente adita radicalmente osta alla configurazione di una "translatio iudicii" in senso proprio, e dunque gli oneri eventualmente assunti dalla parte istante con l'avvalersi di un difensore per il ricorso alla Corte europea non rientrano fra le spese del processo in ordine alle quali la Corte di appello ha il potere - dovere di statuire ai sensi degli artt. 91 sgg. citt., atteso che tali norme (dettate con riferimento alla sentenza ed estensibili in via analogica ai decreti camerali muniti di valore decisorio) riguardano le spese del processo davanti al giudice che adotta i relativi provvedimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)