Sez. U, Sentenza n. 398 del 17/01/1991 (Rv. 470513 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Competenza e giurisdizione | Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere - Approvazione del progetto per la realizzazione di parcheggi ex legge n. 1 del 1978 - Dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza - Configurabilità - Occupazione temporanea resa nel triennio ex art. 1 legge cit. - Controversie relative promosse dal proprietario - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Competenza e giurisdizione
Con riguardo alle opere contemplate dalla legge 3 gennaio 1978 n. 1 (nella specie per la realizzazione di parcheggi), la delibera di approvazione del relativo progetto integra dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza, con efficacia per un triennio (art. 1 terzo comma di detta legge). Pertanto, rispetto ad atti ablatori, quali l'occupazione temporanea, resi dall'Amministrazione entro quel termine, le controversie promosse dal proprietario, per denunciarne l'illegittimità, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si traducono nella contestazione della regolarità dell'esercizio del potere espropriativo, e, quindi, si correlano a posizioni di interesse legittimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 106 CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)