Sez. U, Sentenza n. 1736 del 06/02/2003 (Rv. 560274 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Impianto di elettrodotti - Autorizzazione provvisoria all'inizio delle costruzioni - Natura - Mancata fissazione del termine "ex" art. 13 legge n. 2359 del 1865 - Carenza del potere ablatorio - Esclusione - Fondamento: efficacia temporale dell'autorizzazione riveniente dalla legge Regione Marche n. 19 del 1988 - Conseguenze - Controversie relative - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Fattispecie anteriore all'operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, introdotto dalla legge n. 205 del 2000.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
In tema di procedimenti di autorizzazione all'impianto di elettrodotti, l'autorizzazione provvisoria all'inizio delle costruzioni (art. 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; art. 9 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342) - avente la funzione di anticipare la realizzazione e l'esercizio dell'opera per l'eventualità che l'autorizzazione sia rilasciata definitivamente sulla base di valutazioni ancora da compiersi circa la rispondenza dell'opera stessa a fini di pubblico generale interesse - ha, secondo la legge della Regione Marche 6 giugno 1988, n. 19, la durata di tre anni, prorogabile di un anno; detta previsione "ex lege" dell'efficacia temporale dell'autorizzazione provvisoria rende superflua la fissazione del termine di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, onde la controversia promossa al riguardo dal proprietario per denunciare l'illegittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, sul rilievo della sua dipendenza da una autorizzazione provvisoria priva della fissazione del termine di cui al citato art. 13, traducendosi nella contestazione della regolarità del procedimento seguito dalla pubblica amministrazione, e quindi correlandosi a posizioni di interesse legittimo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, già alla stregua del criterio di riparto di giurisdizione anteriore all'operatività dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 113, DPR 18/03/1965 num. 342 art. 9, Legge Reg. Marche 06/06/1988 num. 19 art. 7, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)