Sez. 2, Sentenza n. 4020 del 11/06/1983 (Rv. 428961 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE - PER MANCANZA DELLA INDICAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE - PER MANCANZA DELLA INDICAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
La nullità della citazione per Mancanza dell'indicazione della udienza di comparizione davanti al giudice istruttore sussiste solo se manchi totalmente detta indicazione, ovvero se essa sia assolutamente incerta, cioè tale da non rendere possibile, nemmeno con un minimo di diligenza e di buon senso, di individuare la data effettivamente fissata. L'accertamento se, nonostante l'erronea indicazione della data, sia da escludere ogni incertezza in ordine all'individuazione della stessa è devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in Sede di legittimità ove sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. (V 3533/82, mass n 421512, sulla prima parte; (Conf 6579/81, mass n 417422, sulla prima parte; (Conf 351/80, mass n 403743, sulla prima parte; (Conf 4633/77, mass n 388240).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)