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Sez. 1, Sentenza n. 11351 del 19/12/1996 (Rv. 501411 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE | Indicazione della data dell'udienza di comparizione - Omissione nella copia notificata - Nullità - Limiti - Immediata rilevabilità e facile emendabilità dell'errore attraverso detta copia - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501411-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE

La nullità della citazione per mancanza dell' indicazione della udienza di comparizione davanti al giudice istruttore sussiste solo se manchi totalmente detta indicazione, ovvero se essa sia assolutamente incerta, cioè tale da non rendere possibile, nemmeno con un minimo di diligenza e di buon senso, di individuare la data effettivamente fissata. Tale individuazione deve, tuttavia, esser possibile senza il ricorso a dati extratestuali, alla stregua del principio secondo cui l'unico elemento rilevante al fine di verificare il rispetto delle regole in base alle quali deve essere redatto l'atto introduttivo è la copia notificata al convenuto (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva ritenuto la facile emendabilità dell'omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione con riferimento alla data indicata in un atto diverso dalla copia dell'atto di citazione notificato al convenuto e, precisamente, nella copia materialmente consegnata allo stesso convenuto ma notificata a suo padre, anch'egli convenuto nello stesso processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)