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Sez. 2, Sentenza n. 4633 del 27/10/1977 (Rv. 388240 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - ERRATA - NULLITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388240-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - ERRATA - NULLITA - CONDIZIONI.*

Perche ricorra la causa di nullita della citazione prevista dallo art 164, primo comma, cod proc civ, deve aversi totale Mancanza della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, alla totale Mancanza della data e equiparabile l'assoluta incertezza sulla medesima. E compito del giudice del merito esaminare se, nonostante l'erronea indicazione della data, sia da escludere ogni incertezza in ordine all'individuazione della udienza di comparizione. (nel caso, i giudici del merito avevano escluso che vi fosse incertezza, considerando che l'atto di citazione, notificato il giorno 11 dicembre 1972, indicava come udienza di comparizione il giorno 1 marzo 1972, per cui era chiaro l'errore materiale commesso nell'indicare la data del detto giorno al posto di quella dell'1 marzo 1973. (Conf 2181/74, mass n 370541).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)