Sez. 2, Sentenza n. 3471 del 21/07/1989 (Rv. 463459 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - MANCATA RIPRODUZIONE DI DOMANDE NELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - MANCATA RIPRODUZIONE DI DOMANDE NELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - ESCLUSIONE.*
La mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189 cod. proc. civ., di domande ed istanze in precedenza formulate non è, di per sè, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, dovendosi ciò escludere qualora la complessiva condotta della parte, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito, evidenzi l'intento della stessa di mantenere ferme le domande e le istanze medesime, nonostante detta materiale omissione, tanto più quando le domande ed istanze non riproposte siano strettamente connesse con quelle oggetto delle conclusioni specificamente formulate e soprattutto quando queste ultime consistano soltanto in richieste istruttorie, le quali, strumentali rispetto alle domande di merito, non avrebbero alcun senso senza la volontà di mantenere ferme queste ultime. (V 1973/88, mass n 457861; (V 4366/87, mass n 453103; (V 990/85, mass n 439138; (V 6003/84, mass n 437670).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)