Sez. 3, Sentenza n. 2785 del 25/09/1972 (Rv. 360478 - 01)
PERMUTA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE IN CAMBIO DI PARTI DEL COSTRUENDO EDIFICIO - PERMUTA DI COSA PRESENTE CON COSA FUTURA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
PERMUTA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE IN CAMBIO DI PARTI DEL COSTRUENDO EDIFICIO - PERMUTA DI COSA PRESENTE CON COSA FUTURA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Il contratto con cui il proprietario di un'area fabbricabile trasferisca la stessa ad un costruttore, in cambio di parti dell'edificio che questi S'impegna a costruire a proprie spese sull'area medesima, va qualificato come permuta di cosa presente con cosa futura, con l'effetto del trasferimento immediato della proprieta dell'area e della Costituzione, in colui che tale proprieta acquista, dell'obbligazione di tenere il comportamento necessario affinche la cosa da consegnare venga ad esistenza, evento, questo, sufficiente da solo a determinare l'acquisto della proprieta al permutante dell'area, senza necessita di altre dichiarazioni di volonta. (Conf 2723'68, mass n 335297).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)