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Sez. 3, Sentenza n. 2785 del 25/09/1972 (Rv. 360478 - 01)

PERMUTA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE IN CAMBIO DI PARTI DEL COSTRUENDO EDIFICIO - PERMUTA DI COSA PRESENTE CON COSA FUTURA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1972-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360478-01

PERMUTA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE IN CAMBIO DI PARTI DEL COSTRUENDO EDIFICIO - PERMUTA DI COSA PRESENTE CON COSA FUTURA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*

Il contratto con cui il proprietario di un'area fabbricabile trasferisca la stessa ad un costruttore, in cambio di parti dell'edificio che questi S'impegna a costruire a proprie spese sull'area medesima, va qualificato come permuta di cosa presente con cosa futura, con l'effetto del trasferimento immediato della proprieta dell'area e della Costituzione, in colui che tale proprieta acquista, dell'obbligazione di tenere il comportamento necessario affinche la cosa da consegnare venga ad esistenza, evento, questo, sufficiente da solo a determinare l'acquisto della proprieta al permutante dell'area, senza necessita di altre dichiarazioni di volonta. (Conf 2723'68, mass n 335297).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)