Sez. 1, Sentenza n. 2723 del 29/07/1968 (Rv. 335297 - 01)
PERMUTA - TRASFERIMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE IN CAMBIO DI PARTI DI UN COSTRUENDO EDIFICIO - NATURA DI PERMUTA FRA COSA PRESENTE E COSA FUTURA - CONSEGUENZE - PAGAMENTO DI UN CONGUAGLIO IN DENARO - IRRILEVANZA.*
PERMUTA - TRASFERIMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE IN CAMBIO DI PARTI DI UN COSTRUENDO EDIFICIO - NATURA DI PERMUTA FRA COSA PRESENTE E COSA FUTURA - CONSEGUENZE - PAGAMENTO DI UN CONGUAGLIO IN DENARO - IRRILEVANZA.*
Il contratto con cui il proprietario di un'area fabbricabile la trasferisce ad un costruttore in cambio di parti dell'edificio che questi si impegna a costruire a proprie spese sull'area medesima, deve qualificarsi come permuta di cosa presente con cosa futura, con l'effetto del trasferimento immediato della proprieta dell'area, e della Costituzione, in colui che tale proprieta acquista, dell'obbligazione di tenere il comportamento necessario affinche la cosa da consegnare venga ad esistenza, evento, questo, sufficiente da solo a determinare l'acquisto della proprieta al permutante dell'area, senza necessita di altre dichiarazioni di volonta. A questa configurazione, e quindi al verificarsi dell'effetto reale del trasferimento della proprieta dell'area, non osta la circostanza che sia stato previsto il pagamento - da parte del permutante - di un conguaglio in danaro al momento in cui la cosa da costruire venga ad esistenza e sia materialmente consegnata: tale pattuizione, infatti, non e incompatibile con la causa e la funzione del contratto di permuta. (V 606'67, mass n 326593; 3398'62; 265'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)