Sez. U, Ordinanza n. 10981 del 09/06/2004 (Rv. 573499 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Spettanza dei canoni di depurazione delle acque - Nel periodo di mancata gestione dell'impianto da parte dell'Acquedotto Pugliese e suo affidamento da parte della Regione ad altro ente - Controversia - Spettanza - Commissioni tributarie - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a controversia instaurata prima della entrata in vigore dell'art. 12 L. n. 448 del 2001.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La controversia relativa alla spettanza del gettito derivante dalla riscossione dei canoni di depurazione delle acque, percepiti dalla spa Acquedotto Pugliese (già Ente Autonomo) per il periodo nel quale non aveva ancora assunto la gestione degli impianti di depurazione, realizzati per conto della Regione Puglia, secondo la prospettazione di tale ente contenuta nella domanda giudiziale con la quale si duole del ritardato rispetto dell'obbligo <ex lege> dell'Acquedotto di assumere tempestivamente il servizio, non è attribuita alla giurisdizione delle commissioni tributarie, pur avendo tali canoni, all'epoca dei fatti, natura di tributi. Infatti, nella specie, la controversia, pur riguardando un rapporto tributario, non attiene all'esercizio della potestà impositiva e, quindi, al rapporto tra l'ente impositore e il soggetto contribuente (Fattispecie relativa a controversia instaurata, fra l'altro, prima dell'entrata in vigore dell'art. 12, secondo comma, l. n. 448 del 2001, che ha attribuito alle commissioni tributarie tutte le controversie <aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie>).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Regio Decr. Legge 02/08/1938 num. 1464 art. 1, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)