Sez. L, Sentenza n. 4447 del 12/07/1980 (Rv. 408326 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DEL PRESTATORE DI LAVORO ALLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA O A QUELLA DEGLI OPERAI - CRITERI - PRESTAZIONI DELL'OPERAIO NON ESCLUSIVAMENTE MANUALI - MUTAMENTO IN PRESTAZIONI IMPIEGATIZIE - ESCLUSIONE - PRESTAZIONI A CARATTERE PROMISCUO - NATURA DELLE MANSIONI PREVALENTI - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DEL PRESTATORE DI LAVORO ALLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA O A QUELLA DEGLI OPERAI - CRITERI - PRESTAZIONI DELL'OPERAIO NON ESCLUSIVAMENTE MANUALI - MUTAMENTO IN PRESTAZIONI IMPIEGATIZIE - ESCLUSIONE - PRESTAZIONI A CARATTERE PROMISCUO - NATURA DELLE MANSIONI PREVALENTI - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
Ove la contrattazione collettiva non contenga definizioni, la attribuzione del prestatore di lavoro subordinato alla categoria impiegatizia o a quella degli operai va fatta sulla base dei principi generali per i quali si deve definire operaio chi, pur non esercitando mansioni meramente manuali, esplica attivita che si mantengono nella sfera della semplice esecuzione e non involgono alcuna discrezionalita; ne le prestazioni dell'operaio si mutano in quelle impiegatizie solo perche non siano esclusivamente manuali od anche perche involgano un qualche compito di sorveglianza o di controllo sugli altri operai in ordine agli aspetti meramente esecutivi del lavoro, in quanto, in caso di prestazioni a carattere promiscuo, per qualificare il rapporto come d'impiego oppur no, occorre avere riguardo alla natura delle mansioni prevalenti che il lavoratore esplica. (in applicazione del principio di cui alla massima, la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito che ha riconosciuto la qualifica operaia al dipendente addetto ad approntare la merce richiesta dai vari uffici, nel verificare la corrispondenza della merce in entrata ed in uscita secondo precise indicazioni da altri predisposte, nel riporre la merce, gia catalogata, nei rispettivi scaffali d'archivio). (V 3388/76, mass n 382172; (V 2715/73, mass n 366222; (V 1640/73, mass n 364520).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)