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Sez. 2, Sentenza n. 12921 del 03/12/1991 (Rv. 474848 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Presupposizione | Configurabilità - Requisiti - Caducazione - Incidenza sul negozio - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474848-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Presupposizione

Il venir meno o il mancato avveramento delle circostanze di fatto o di diritto non dipendenti dalla volontà dei contraenti ma a questi comuni perché tenute da loro presenti nella formazione del consenso come presupposto del volere determinante ai fini della persistenza del vincolo contrattuale (c.d. presupposizione), è causa di risoluzione del contratto anche se non collegato sotto il profilo causale alla violazione delle obbligazioni contrattuali delle parti, dalla volontà delle quali la situazione presupposta deve essere anzi, del tutto indipendente. (Nella specie, enunciando l'esposto principio, la C.S. ha ritenuto che il contratto di acquisto delle azioni di una società proprietaria di un panfilo, stipulato allo scopo, comune ad entrambe le parti, di procurare all'acquirente la disponibilità dell'imbarcazione, potesse essere risolto per il venir meno del presupposto della immediata utilizzabilità di tale imbarcazione in seguito al sequestro giudiziario eseguito da un terzo, anche se tale sequestro non poteva essere addebitabile al venditore delle azioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)