Sez. 3, Sentenza n. 2747 del 09/03/1995 (Rv. 491024 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | C.d. fideiussione "omnibus" - Subordinazione della garanzia all'ampliamento del fido al debitore - Rilevanza come presupposto condizionante il consenso - Omessa inclusione della condizione nel modulo sottoscritto dal "fideiubente" - Irrilevanza.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
In tema di fideiussione, qualora il fideiubente nell'assumere l'impegno di garantire l'adempimento di ogni obbligazione del debitore dipendente anche da operazioni bancarie già consentite, abbia manifestato all'istituto bancario la volontà di subordinare il rilascio della garanzia all'ampliamento del fido al debitore e tale ampliamento costituisca altresì il motivo della richiesta di garanzia fideiussoria da parte dell'istituto, la circostanza che nella dichiarazione di impegno sottoscritta dal fideiubente sul modulo predisposto dalla banca non si faccia menzione dell'ampliamento del fido non esclude che questo rilevi come presupposto condizionante il consenso, cosicché, qualora l'aumento del fido non venga conseguito, il negozio fideiussorio resta inefficace.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)