diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9522 del 14/09/1993 (Rv. 483753 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Sanzione della perdita per i primi dieci giorni di assenza - Presupposto - Presentazione alla visita di controllo ambulatoriale prima della scadenza di tale periodo - Irrilevanza - Limitazione della perdita al solo periodo antecedente alla visita ambulatoriale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483753-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità

Il lavoratore assente per malattia, il quale si sottragga ingiustificatamente alla visita di controllo domiciliare, subisce la sanzione della perdita del trattamento economico dovuto in relazione alla malattia medesima, per l'intero periodo dei primi dieci giorni di assenza, ai sensi dell'art. 5, quattordicesimo comma del D.L. n. 463 del 1983 - convertito in legge n. 638 del 1983 - come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1988, anche nel caso in cui, si presenti a visita di controllo ambulatoriale prima della scadenza di tale periodo, in quanto rispetto alla suddetta sanzione, finalizzata alla repressione dell'assenteismo e correlata al solo fatto della cagionata vanificazione del controllo domiciliare, non può analogicamente operare il principio - valido nella diversa ipotesi del ritardo, da parte del lavoratore, nell'invio del certificato medico attestante la malattia in atto - della limitazione della perdita di quel trattamento limitatamente al solo periodo, antecedente alla visita ambulatoriale, durante il quale il lavoratore medesimo ha, di fatto, impedito la verifica delle sue condizioni di salute.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)