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Sez. L, Sentenza n. 2531 del 23/03/1996 (Rv. 496527 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Assenza ingiustificata del lavoratore alla visita di controllo - Decadenza dal trattamento economico per i primi dieci giorni di assenza dal lavoro - Successiva visita ambulatoriale - Intervenuta prima della scadenza dei dieci giorni - Confermativa dello stato di malattia - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496527-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

Ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638 (norma dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 76 del 1988), in caso di assenza dal lavoro per malattia, il lavoratore, il quale si sottragga ingiustificatamente alla visita di controllo domiciliare, (durante le fasce di reperibilità), decade dal diritto al relativo trattamento economico per l'intero periodo dei primi dieci giorni di assenza, non essendo tale perdita del diritto esclusa dall'effettuazione, prima della scadenza del suddetto periodo, di una successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)