Sez. L, Sentenza n. 1956 del 11/03/1996 (Rv. 496252 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Decadenza del relativo diritto - Condizione - Ingiustificata assenza alla visita di controllo - Rilevanza - Esclusione della decadenza per fatti successivi alla verificazione dell'ingiustificata irreperibilità - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA
Ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, la decadenza del lavoratore dal diritto all'indennità di malattia - nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 1988 - è collegata unicamente all'ingiustificata assenza del lavoratore medesimo alla visita di controllo domiciliare nelle fasce orarie di reperibilità; restando escluso che tale decadenza venga meno per fatti successivi alla verificazione dell'ingiustificata irreperibilità (come l'arrivo del lavoratore quando il medico, constatatene l'assenza, stia per allontanarsi e la richiesta del lavoratore stesso di essere sottoposto a visita).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)