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Sez. 3, Sentenza n. 5621 del 08/07/2016 Cc. (dep. 07/02/2017) Rv. 269304 - 01

SPORT | Turbative in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Giudizio di convalida - Termine a difesa ad ore - Presentazione di memorie via fax - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269304-01

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Nei procedimenti relativi alla convalida di provvedimenti che limitano la libertà personale, dove i termini sono stabiliti ad ore, le richieste e le memorie delle parti possono essere trasmesse via fax, e non depositate in cancelleria, quando il termine per la presentazione scade in orario di chiusura degli uffici. (Fattispecie relativa al termine di 48 ore per il deposito di memorie difensive di cui all'art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nell'ambito del procedimento di convalida del provvedimento di divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., in cui il giudice aveva depositato il provvedimento di convalida dopo il decorso del predetto termine).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)