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Sez. 3, Sentenza n. 6440 del 27/01/2016 Cc. (dep. 17/02/2016) Rv. 266223 - 01

SPORT | Turbative in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Giudizio di convalida - Inosservanza del termine a difesa - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266223-01

SPORT

In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)