Sez. 3, Sentenza n. 42520 del 24/10/2002 Cc. (dep. 18/12/2002) Rv. 222962 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Momento di emissione - Individuazione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del pubblico ministero o del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la segreteria, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 124, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 124, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)