Sez. 3, Sentenza n. 111 del 11/01/1986 (Rv. 443760 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - VALIDITÀ E REGOLARITÀ DELLA NOTIFICA - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLE RISULTANZE DELLA COPIA CONSEGNATA AL DESTINATARIO - NECESSITÀ - MANCANZA DEGLI ELEMENTI NECESSARI DELLA RELAZIONE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - COMPLETEZZA DELLA RELAZIONE SULL'ORIGINALE - IRRILEVANZA - DEDUZIONE DELLA NULLITÀ MEDIANTE PRODUZIONE DELL'ATTO RICEVUTO - SUFFICIENZA - IMPUGNAZIONE DI FALSO DELLA RELATA APPOSTA SULL'ORIGINALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - VALIDITÀ E REGOLARITÀ DELLA NOTIFICA - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLE RISULTANZE DELLA COPIA CONSEGNATA AL DESTINATARIO - NECESSITÀ - MANCANZA DEGLI ELEMENTI NECESSARI DELLA RELAZIONE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - COMPLETEZZA DELLA RELAZIONE SULL'ORIGINALE - IRRILEVANZA - DEDUZIONE DELLA NULLITÀ MEDIANTE PRODUZIONE DELL'ATTO RICEVUTO - SUFFICIENZA - IMPUGNAZIONE DI FALSO DELLA RELATA APPOSTA SULL'ORIGINALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al destinatario dello atto ai fini della validità e regolarità della notifica va fatto riferimento alle risultanze della copia a lui consegnata: conseguentemente, quando in detta copia manchino gli elementi necessari della relazione a norma dell'art. 148 cod. proc. civ. (nella specie, data di consegna, indicazione della persona cui l'atto veniva consegnato e firma dell'ufficiale notificatore) si verifica la nullità della notificazione ancorché sull'originale dell'atto la relazione stessa sia completa dei dati richiesti e la parte interessata può fare valere tale nullità producendo l'atto a lui destinato e senza necessità di impugnare di falso la relata apposta sull'originale. (V 6137/83, mass n 430929; (V 2893/76, mass n 381649).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)