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Sez. 2, Sentenza n. 12575 del 06/12/1995 (Rv. 494966 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario - Rilevanza in ordine alla verità e regolarità degli atti ricevuti - Esclusione - Discordanza fra la copia e l'originale - Prevalenza della copia - Impugnazione di falso della relata posta sull'originale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494966-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE

Le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario non fanno fede della verità e della regolarità degli atti ricevuti per procedere alla notifica e, in particolare, non attestano la corrispondenza della copia rispetto all'originale, sicché l'eventuale discordanza fra la copia e l'originale si risolve alla stregua del principio secondo cui la copia prevale sull'originale, senza necessità d'impugnare di falso la relata posta su quest'ultimo, dovendo la parte interessata fare affidamento sull'atto scritto che le è stato consegnato. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva dichiarato inammissibili i prime due motivi dell'appello in ragione della discordanza tra l'originale e la copia notificata all'appellato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)