Sez. 1, Sentenza n. 29242 del 12/12/2008 (Rv. 606064 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Società a responsabilità limitata in liquidazione - Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del giudizio d'appello - Omessa dichiarazione di interruzione del processo - Successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello - Inammissibilità dell'impugnazione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese (nella specie, di società a responsabilità limitata in liquidazione) produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti; la disposizione, non disciplinando le condizioni per la cancellazione, ma gli effetti della stessa, opera retroattivamente e dunque anche con riguardo alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore; pertanto, nel caso in cui la cancellazione sia stata eseguita dopo la notifica dell'atto di appello e tuttavia l'evento non sia stato dichiarato in quel giudizio, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione, promosso dal liquidatore avverso la sentenza nel frattempo emessa, in ragione della perdita della capacità processuale attuatasi in capo a tale soggetto, il quale risulta privo del potere di rilasciare la procura, affetta dunque da nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)