Sez. L, Sentenza n. 19347 del 18/09/2007 (Rv. 599920 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Controversia di lavoro promossa nei confronti di consorzio cancellato dal registro delle imprese - Estinzione del consorzio - Notificazione del ricorso successiva alla cancellazione dal registro - Inammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 2495 comma secondo cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003), la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di credito insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, trova applicazione anche nei confronti dei consorzi con attività esterna ed anche con riferimento alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di un consorzio cancellato dal registro delle imprese, in quanto soggetto inesistente, riunendo non ordinabile la rinnovazione della notifica del ricorso, peraltro già effettuata senza produzione di avviso di ricevimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Legge 17/01/2003 num. 6 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)