Sez. L, Sentenza n. 313 del 16/01/1996 (Rv. 495440 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE | Violazione - Sussistenza - Estremi - Mera preordinazione di un'attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno - Sufficienza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE
Ai fini della sussistenza della violazione del dovere di fedeltà, imposto al lavoratore dall'art. 2105 cod. civ., e della conseguente responsabilità di quest'ultimo, è sufficiente anche la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro, che sia potenzialmente produttiva di danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)