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Sez. 6, Sentenza n. 47983 del 27/11/2012 Cc. (dep. 12/12/2012) Rv. 254281 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Applicazione di misura di prevenzione in pendenza di analoga misura precedentemente disposta - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254281-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

È legittimo il cumulo tra due misure di prevenzione, con conseguente possibilità di superamento del limite massimo di cinque anni stabilito dall'art. 4 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, sempre che l'ulteriore misura venga decisa sulla base di fatti e manifestazioni di pericolosità posteriori a quelli presi in considerazione ai fini dell'adozione della precedente non ancora compitamente eseguita.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)