Sez. 6, Sentenza n. 47983 del 27/11/2012 Cc. (dep. 12/12/2012) Rv. 254281 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Applicazione di misura di prevenzione in pendenza di analoga misura precedentemente disposta - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
È legittimo il cumulo tra due misure di prevenzione, con conseguente possibilità di superamento del limite massimo di cinque anni stabilito dall'art. 4 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, sempre che l'ulteriore misura venga decisa sulla base di fatti e manifestazioni di pericolosità posteriori a quelli presi in considerazione ai fini dell'adozione della precedente non ancora compitamente eseguita.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)