Sez. L, Sentenza n. 5766 del 14/06/1994 (Rv. 487056 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Per effetto della reintegrazione ex art. 18 statuto lavoratori (vecchio testo) - Deduzione dello "aliunde perceptum" - Eccezione in senso proprio - Configurabilità - Conseguenze - Limiti - Devoluzione in un momento successivo all'inizio del processo - Condizioni.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno
In materia di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108), benché la deduzione relativa al cosiddetto "aliunde perceptum" integri una eccezione in senso proprio - in quanto per suo tramite si oppone l'esistenza di un determinato fatto, impeditivo del diritto fatto valere in giudizio, ulteriore rispetto a quelli appartenenti al "thema decidendi" introdotto dalla domanda -, per cui essa, oltre a non poter essere sollevata d'ufficio dal giudice, è soggetta alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., è tuttavia possibile che l'interesse alla allegazione di parte sorga in un momento successivo all'inizio del processo per essersi in quel determinato (successivo) momento verificato il relativo evento, con la conseguenza che, avendo la preclusione effetto per il tempo passato ma non per quello presente e futuro, al debitore è consentito di dedurre e di dimostrare, anche nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado e per la prima volta negli atti che danno vita al giudizio di appello (atto d'impugnazione o memoria difensiva di costituzione), quei fatti successivamente intervenuti, od il protrarsi di fatti intervenuti in precedenza, dai quali possa derivare una diminuzione dell'entità del risarcimento dovuto al creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)