Sez. L, Sentenza n. 1862 del 08/03/1996 (Rv. 496214 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Eccezione del datore di lavoro concernente il conseguimento da parte del lavoratore di un altro reddito - Carattere di eccezione in senso lato - Configurabilità - Deduzione per la prima volta in appello - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 18 Statuto Lavoratori (nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108)l'eccezione con la quale il datore di lavoro, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l'ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione integra un' eccezione in senso lato rientrante nell'attività difensiva, come tale proponibile per la prima volta anche in appello, atteso che con essa viene fatto valere il principio della "compensatio lucri cum damno", senza alcun ampliamento dell'iniziale oggetto della controversia, pur sempre circoscritto alla valutazione globale delle conseguenze dirette dell'illecito nella sfera economica del lavoratore danneggiato, giacché mentre questi con la pretesa ex art. 18 Statuto Lavoratori al risarcimento dei danni subiti deduce un inadempimento per farne derivare la quantificazione dei danni in un determinato ammontare, il datore di lavoro con la sopraindicata deduzione fornisce una diversa ricostruzione e rappresentazione dello stesso fatto genetico sostenendo una minor durata della disoccupazione e profilando quindi un danno di diverso e minore importo per effetto della parziale elisione dei pregiudizi e dei profitti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)