Sez. L, Sentenza n. 5729 del 27/06/1997 (Rv. 505493 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - "Aliunde perceptum" - Eccezione in senso proprio - Configurabilità - Conseguenze - Proposizione con la memoria di costituzione - Necessità - Limiti - Deduzione nel giudizio di rinvio - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In relazione al risarcimento del danno dovuto al lavoratore a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in caso di accoglimento della impugnativa del licenziamento, il datore di lavoro che deduca in giudizio, al fine di una riduzione dell'entità del risarcimento, il conseguimento da parte del lavoratore di guadagni derivanti dallo svolgimento di altre attività successivamente al licenziamento ("aliunde perceptum") propone un'eccezione in senso tecnico - volta a paralizzare parzialmente la domanda riducendone la valenza quantitativa -, che va proposta a pena di decadenza con la memoria difensiva di costituzione a norma dell'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ.. È possibile una deroga a tale limite temporale solo relativamente alla deduzione di fatti successivamente intervenuti (o della protrazione di circostanze verificatesi in precedenza), ammissibile nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado o in appello (in sede di ricorso o di memoria di costituzione), mentre è intempestiva la deduzione (come nella specie) dell'"aliunde perceptum" per la prima volta nel giudizio di rinvio, nel quale l'ambito dell'accertamento non può essere ampliato con l'introduzione di nuovi temi d'indagine, se non nell'ipotesi di questioni necessariamente connesse agli accertamenti per cui è stata effettuata la devoluzione del giudizio da parte della Suprema Corte.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)