diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 19226 del 21/09/2011 (Rv. 619096 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Incompatibilità con analoghe prestazioni ex art. 1 della legge n. 508 del 1998 - Ambito applicativo - Riferimento esclusivo alla natura e alle finalità delle prestazioni - Conseguenze - Prestazioni dirette a soddisfare esigenze diverse rispetto alla deambulazione autonoma e al compimento dei normali atti quotidiani di vita - Divieto di cumulo con l'indennità di accompagnamento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619096-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di prestazioni assistenziali, l'art. 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nella parte in cui, modificando la disciplina dell'indennità di accompagnamento, ha tra l'altro previsto l'incompatibilità della suddetta indennità "con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio", deve essere interpretato nel senso che, al fine della verifica della sussistenza o meno del suddetto rapporto di analogia, il raffronto tra le prestazioni deve essere operato facendosi esclusivo riferimento alla natura e alle finalità delle stesse. Ne consegue che il divieto di cumulo in oggetto deve considerarsi operante esclusivamente rispetto alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l'indennità di accompagnamento e non con riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto ravvisabile il precisato rapporto di incompatibilità tra un trattamento economico di guerra, esattamente una pensione di 4^ categoria, e l'indennità di accompagnamento, sul rilievo che, tra le malattie invalidanti, quella che determinava la ricorrenza dei requisiti per godere di quest'ultima era la medesima già indennizzata con la riferita pensione vitalizia, senza procedere ad alcun accertamento in concreto).

Riferimenti normativi: Legge 29/03/1968 num. 406 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)