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Sez. L, Sentenza n. 12640 del 28/08/2003 (Rv. 566362 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Prestazione - Domanda - Incompatibilità con analoghe prestazioni ex art. 1 legge n. 509 del 1988 - Deduzione - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Mera difesa - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566362-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La deduzione volta ad escludere il diritto all'indennità di accompagnamento oggetto della domanda giudiziale in ragione della sussistenza dell'incompatibilità prevista dall'art. 1, comma 4, legge. n. 508 del 1988 (secondo cui "L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio") configura non già un'eccezione in senso stretto bensì una mera difesa -attinente a questione di diritto connessa ad un fatto "principale"-, in quanto tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e non soggetta al c.d. principio di "non contestazione".

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1988 num. 508 art. 1, Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 28/03/1968 num. 406 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)