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Sez. 1, Sentenza n. 8897 del 11/04/1985 Ud. (dep. 11/10/1985) Rv. 170662 - 01

ARMI - PORTO ABUSIVO - DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE IN ORDINE ALL'APPLICABILITÀ - FATTISPECIE DI DINIEGO IN RELAZIONE ALLA CAPACITÀ A DELINQUERE DESUNTA ANCHE DAI PRECEDENTI PENALI.*
Stato
decisa il 1985-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170662-01

ARMI - PORTO ABUSIVO - DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE IN ORDINE ALL'APPLICABILITÀ - FATTISPECIE DI DINIEGO IN RELAZIONE ALLA CAPACITÀ A DELINQUERE DESUNTA ANCHE DAI PRECEDENTI PENALI.*

La circostanza attenuante della lieve entità, di cui all'art. 4, terzo comma, parte seconda, legge 18 aprile 1975, n. 110, che consente l'irrogazione della sola pena pecuniaria nei casi di lieve entità riferibili al porto dei soli oggetti Atti ad offendere, è una circostanza facoltativa, come è reso evidente dal verbo "può" usato dal legislatore. Pertanto il giudice di merito, nell'ambito dell'Esercizio del potere discrezionale attribuitogli dalla legge, può non applicarla anche in relazione alla sola capacità a delinquere del colpevole, desunta, tra l'altro, dai precedenti penali. (Conf mass n 151336; (Conf mass n 140072).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)