Sez. 1, Sentenza n. 11147 del 03/07/1981 Ud. (dep. 19/12/1981) Rv. 151336 - 01
ARMI - IN GENERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - REQUISITO - ENTITÀ DEL FATTO - RIFERIMENTO - PARAMETRI OGGETTIVI - INSUFFICIENZA - NATURA DELL'ATTENUANTE - FACOLTATIVITÀ - CONCESSIONE - CRITERI PER LA CONCESSIONE.*
ARMI - IN GENERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - REQUISITO - ENTITÀ DEL FATTO - RIFERIMENTO - PARAMETRI OGGETTIVI - INSUFFICIENZA - NATURA DELL'ATTENUANTE - FACOLTATIVITÀ - CONCESSIONE - CRITERI PER LA CONCESSIONE.*
In tema di detenzione di armi la ravvisabilità dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, solo apparentemente è ricollegata ai parametri oggettivi del numero e del calibro, mentre, in effetti, con il riferimento al concetto di "entità del fatto", correlato alla non obbligatorietà della diminuzione di pena, i parametri oggettivi rappresentano la condizione necessaria, ma non di per sè sola sufficienti ad integrare la fattispecie attenuata. Trattasi, infatti, di attenuante facoltativa, che ben può essere esclusa dal giudice di merito qualora, pur accertate la unicità e la modesta potenzialità offensiva di un'arma, egli escluda la lieve entità del fatto con riferimento ad altri aspetti storici della vicenda, ivi compresi quelli di natura soggettiva. (V mass n 143813; (V mass n 139820).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)