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Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231679 - 01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - motivazione - IN GENERE | Impugnazioni - Appello - Decisione che comporti totale riforma della sentenza di primo grado - Doveri motivazionali del giudice di appello - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231679-01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - motivazione - IN GENERE

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)