Sez. U, Sentenza n. 2421 del 27/04/1979 (Rv. 398735 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - ASSUNZIONE DI AMANUENSI DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N 322 DEL 1975 - COSTITUZIONE DI RAPPORTO PRIVATISTICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - ASSUNZIONE DI AMANUENSI DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N 322 DEL 1975 - COSTITUZIONE DI RAPPORTO PRIVATISTICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Il rapporto di lavoro con il personale ("amanuensi") addetto ad attivita strumentali ed accessorie presso l'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti della Corte d'appello, ed assunto dalla collettivita degli ufficiali giudiziari in data anteriore all'entrata in vigore della legge 12 luglio 1975 n 322 (istitutiva del ruolo dei "coadiutori" ed introduttiva del divieto di nuove assunzioni di "amanuensi"), ha natura privatistica, e resta pertanto devoluto per le relative controversie alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario. (V 2362/76, mass n 381145; (V 2062/64, mass n 302997).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 12/07/1975 num. 322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)