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Sez. 3, Sentenza n. 12797 del 23/07/2012 (Rv. 623377 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - IN GENERE | Patto di prelazione inserito nello statuto - Violazione - Domanda giudiziale di accertamento della nullità della cessione azionaria - Onere dell'attore di provare l'interesse - Contenuto.
Stato
decisa il 2012-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623377-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - IN GENERE

Il socio di una società di capitali che lamenti la violazione del suo diritto di prelazione nel caso di vendita di azioni sociali, statutariamente previsto, non può limitarsi a dimostrare in giudizio l'esistenza del suddetto patto, ma deve anche allegare e provare che dalla violazione è derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle azioni trasferite a terzi, perché l’interesse del socio pretermesso non consiste nel mero rispetto del procedimento di cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2355 bis, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)