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Sez. 1, Sentenza n. 5963 del 05/03/2008 (Rv. 602232 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Patti parasociali - Efficacia obbligatoria - Conseguenze - Nullità degli atti compiuti in violazione del patto - Esclusione - Risarcimento del danno - Spettanza - Fondamento - Fattispecie in tema di violazione della prelazione nella cessione di azioni.
Stato
decisa il 2008-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602232-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE

I patti di sindacato sono accordi atipici volti a disciplinare, tra i soci contraenti ed in via meramente obbligatoria, con conseguenze meramente risarcitorie, i rapporti interni fra di essi; il vincolo che ne discende opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale, sicché non è legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare o la formazione del capitale (operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare o alla gestione della partecipazione in un certo modo), poiché al socio non è impedito di scegliere il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare o proprio atto negoziale prevalga sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento del patto. (Principio affermato dalla S.C. in materia di cessione di azioni, in violazione del diritto di prelazione convenuto nel patto tra i soci).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2341 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)