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Sez. 1, Sentenza n. 3748 del 25/02/2004 (Rv. 570500 - 01)

CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE | Delibere di classificazione delle aree provinciali - Requisiti di legittimità - Accertamento - Norme sopravvenute non retroattive - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in materia di delimitazione della "zona Alpi" nella regione Lombardia.
Stato
decisa il 2004-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570500-01

CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE

La legittimità degli atti giuridici va accertata sulla base dei principi e delle disposizioni vigenti al tempo della loro formazione, salvo che le norme successivamente emanate abbiano efficacia retroattiva; pertanto, in materia di disciplina della caccia, la delibera del 21 luglio 1977, con la quale il Consiglio regionale della Lombardia, allo scopo di rafforzare la tutela della tipica fauna alpina, ha classificato l'intero territorio della provincia di Sondrio come "zona Alpi" non può ritenersi viziata da invalidità sopravvenuta, per il fatto che le norme successivamente emanate hanno attribuito alla Giunta regionale il potere di delimitare detta zona, introducendo criteri più restrittivi per la sua identificazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 118 CORTE COST., Legge 11/02/1991 num. 157, Legge Reg. Lombardia 03/07/1972 num. 16 art. 32, Legge Reg. Lombardia 31/07/1978 num. 47 art. 38, Legge Reg. Lombardia 16/08/1993 num. 26 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)