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Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 28/03/2002 (Rv. 553345 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Contratti bancari - Interessi legali - Riferimento nella clausola contrattuale alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza - Stipulazione anteriore alla legge sulla trasparenza bancaria - Effetti dello "ius superveniens" prevedente la nullità delle clausole di rinvio agli usi (art. 4 legge n. 154 del 1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u. bancario) - Invalidità "ex tunc" della clausola per contrasto con la successiva norma imperativa - Esclusione - Inoperatività della clausola a partire dal 9 luglio 1992 - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553345-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI

In tema di contratti bancari, la clausola - stipulata anteriormente alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria - che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992, data di entrata in vigore dell'indicato "ius superveniens", atteso che la previsione imperativa, da esso posta (art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse, nei rapporti ancora in corso, possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti.

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)